Art. 21.
(Sanzioni).

      1. I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore civico.
      2. L'omissione di risposta ad una richiesta del difensore civico entro il termine stabilito, seguita da esplicita diffida, è punita con la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.
      3. Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, può richiedere all'organo competente la non corresponsione di incentivi economici collegati al corretto adempimento dei compiti d'ufficio e, nei

 

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casi più gravi, l'attivazione del procedimento disciplinare.
      4. L'organo competente ad attivare il procedimento disciplinare vi provvede, salvo che, entro un mese dal ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non gli comunichi la richiesta di archiviazione con atto motivato.
      5. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al difensore civico.