1. I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore civico.
2. L'omissione di risposta ad una richiesta del difensore civico entro il termine stabilito, seguita da esplicita diffida, è punita con la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.
3. Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, può richiedere all'organo competente la non corresponsione di incentivi economici collegati al corretto adempimento dei compiti d'ufficio e, nei